Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l'accettante.
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L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.
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Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
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Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta
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L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.
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In mancanza di pagamento il portatore, ancorchè sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere
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per esso; 2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso; 3° al domicilio dell'indicato al
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traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.
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, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.
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l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.